Art. 32.
(Consiglieri regionali).

      1. I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.
      2. I Consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni o i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
      3. Prima di essere ammesso all'esercizio delle sue funzioni, ciascun Consigliere regionale presta giuramento secondo la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e del Friuli Venezia Giulia». I Consiglieri regionali appartenenti a uno dei gruppi linguistici della Regione possono prestare giuramento anche nella propria lingua.
      4. Ai Consiglieri regionali è attribuita, con legge regionale, un'indennità per l'espletamento del loro mandato.
      5. Con legge regionale statutaria sono stabiliti i casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di Consigliere regionale.